Tutele per il segnalante

1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)
 
L'identità della persona segnalante, compresa qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi anche indirettamente tale identità, non può essere rivelata senza il consenso espresso del whistleblower (o segnalatore di illeciti) fatta eccezione per le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il RPCT, quale soggetto destinatario delle segnalazioni, garantisce la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione. La segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato.
 
2. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)
 
I segnalanti non possono subire alcuna ritorsione ed è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che abbia provocato o possa provocare alla persona segnalante un danno ingiusto.
 
Altri soggetti tutelati (articolo 3, comma 5 del d.lgs. 24/2023)
 
Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) si applicano ai sensi dell'art.3 comma 5 del D.lgs 24/2023 anche:
a) - ai facilitatori vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
b) - alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
c) - ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
d) - agli enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa oppure per cui tale persona presta la sua attività lavorativa.
 
Perdita delle tutele (articolo 16, comma 3 del d.lgs. 24/2023)
 
La tutela e protezione della persona segnalante non è garantita quando, in correlazione alla segnalazione whistleblowing, è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
 
In tali ipotesi alla persona segnalante è irrogata dall’Amministrazione una sanzione disciplinare
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