Cosa si può segnalare?

(art. 2 del d.lgs. 24/2023)

Il whistleblower è la persona che segnala al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione
Al RPCT possono essere segnalate i suddetti comportamenti di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.
La segnalazione deve riguardare una delle seguenti circostanze:
violazioni già commesse;
violazioni che potrebbero verificarsi in futuro;
fondato sospetto che sia stata commessa o che possa essere commessa una violazione;
condotte volte ad occultare tali violazioni.
La segnalazione deve essere corredata da una descrizione della violazione e supportata da idonea documentazione o da informazioni concrete, precise e concordanti che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie da parte dell’Ufficio del RPCT.
 

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