Quando si può segnalare?

(art. 3 del d.lgs. 24/2023)
 
La segnalazione può essere effettuata:
in pendenza del rapporto giuridico con l’Amministrazione,
prima dell’inizio del rapporto giuridico (ad esempio, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante la fase di selezione o precontrattuale),
durante il periodo di prova,
successivamente alla cessazione sempre che si tratti di informazioni relative al periodo precedente allo scioglimento del rapporto giuridico.
Per una corretta segnalazione:
Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora fondate su meri sospetti, voci di corridoio, circostanze generiche e fatti non verificabili. A garanzia della completezza si suggerisce di compilare attentamente la modulistica.
Il segnalante deve indirizzare la segnalazione esclusivamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione utilizzando i canali indicati di seguito
 
Canali di segnalazione
 
interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
esterno (ANAC);
divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
 
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:
 
•    la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
•    la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
•    la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. 
 
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